Art. 153.
(Progettazione del percorso di reinserimento sociale).

      1. L'attuazione del programma di trattamento deve svilupparsi, in ragione dei tempi di esecuzione della pena e della risposta dell'interessato, nella progettazione del percorso trattamentale interno e di quello di reinserimento sociale all'esterno; tali progetti sono suscettibili di modificazioni ed adattamenti nel corso della loro progressiva realizzazione.
      2. Nella definizione del percorso penitenziario sono previsti e utilizzati tutti gli elementi del trattamento indicati nell'articolo 20. Sono altresì previste la ricognizione della situazione oggettiva entro la quale dovrebbe svolgersi tale percorso e la individuazione delle risorse concrete che lo rendono possibile.

 

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      3. Il programma di trattamento, aggiornato con la definizione del percorso di reinserimento sociale, e quelli con le modifiche e gli adattamenti successivi, sono comunicati al magistrato di sorveglianza per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 103 e per gli eventuali successivi provvedimenti di cui al comma 4 del presente articolo.
      4. La concreta attuazione del percorso di reinserimento sociale fa anche riferimento alle possibilità giuridiche del condannato di essere ammesso a benefìci penitenziari, per la cui previsione, con riferimento alla entità della pena, si segue, di regola, un criterio di progressione. La progressione non è seguita quando esistono le condizioni per l'immediato passaggio ad una misura alternativa alla detenzione.